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Direttiva MIUR 13.05.2004, n. 47

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Art. 4 - Livelli di interventi

La quota delle risorse destinata alle istituzioni scolastiche è finalizzata ai bisogni individuati nel Piano dell'offerta formativa e costituisce lo strumento per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente e del personale ATA,tenuto conto del quadro della riforma in atto e della specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia.

Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell'ambito del piano delle attività di cui all'art. 52 CCNL 24 luglio 2003.

Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si articolerà in iniziative:

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l'università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati;

- promosse dall'Amministrazione;

- realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art.3 della Direttiva n. 70/2002.

Per la realizzazione delle iniziative di formazione si terrà conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo.

Per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all'interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro se

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