Decreto legge 28.05.2004, n. 136
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.
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