Decreto legge 28.05.2004, n. 136
1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.
3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
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