Decreto legge 28.05.2004, n. 136
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
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