Decreto legge 28.05.2004, n. 136
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «undici».
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.
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