Decreto legge 28.05.2004, n. 136
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma è abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi»;
3) al secondo comma, dopo le parole: «I corsi previsti dal primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»;
b) all'articolo 108:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio»;
2) il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi» ed è soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma è abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: «fra sede e sede» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti»;
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: «durante il mese di gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima»; le parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppresse; dopo le parole: «rappresentanza diplomatica» sono inserite le seguenti: «e di capo di consolato generale di
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