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Decreto legge 28.05.2004, n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse. (G.U. 28.05.2004, n. 124)

Art. 8 quinquies - Attività di ricerca nel campo della protezione civile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

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