D.M. Ministro pari opportunità 19.05.2004, n. 275
Capo II - Organizzazione e funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara valida la seduta e, laddove non siano stati approvati per ragioni d'urgenza seduta stante, procede all'approvazione dei verbali della seduta precedente.
3. La Commissione può deliberare di effettuare audizioni e di pubblicare i propri lavori e quelli dei Gruppi di lavoro.
4. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003.
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