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D.M. Ministro pari opportunità 19.05.2004, n. 275

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226. (G.U. 16.11.2004, n. 269)

Capo II - Organizzazione e funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna

Art. 14 - Gruppi di lavoro

1. La Commissione può articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma di lavoro approvato dal Presidente, la cui costituzione è effettuata secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 2, lettera b).

2. I Presidenti dei Gruppi provvedono alla convocazione degli stessi, secondo le modalità adottate per la convocazione delle riunioni della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

3. I Gruppi di lavoro sono composti da non più di cinque persone, oltre al Presidente.

4. L'ingiustificata assenza di un Componente ad oltre tre sedute di un Gruppo ne comporta la decadenza.

5. I Gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti e consulenti, nominati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003.

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