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C.M. MIUR 15.03.2004, n. 32

Comparto-scuola - Art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 - Cessazione dal servizio del personale docente ed A.T.A..

Vengono segnalate alcune incertezze in ordine alla competenza relativa all'adozione dei provvedimenti formali di cessazione dal servizio del personale del comparto scuola e, in particolare, per quelli di decadenza e dispensa previsti dagli artt. 511 e 512 del D.P.R. 16 aprile 1994 n. 297.

Al riguardo, giova rammentare come l'art. 14 - comma 1 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, per come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352 assegna alle istituzioni scolastiche, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere "allo stato giuridico ed economico del personale".

Alla luce, quindi, di quanto sopra deve ritenersi che l'emanazione di tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio, ove ancora richiesti, rientra nella competenza dei dirigenti scolastici nel cui ambito rientra, com'è ovvio, anche la relativa istruttoria.

Discende, pertanto, dalla suddetta precisazione che eventuali provvedimenti, emessi dopo il 31 agosto 2000, da autorità diverse dai dirigenti scolastici sono da ritenersi impugnabili per incompetenza dell'organo che li ha sottoscritti.

 

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