Decreto legge 29.03.2004, n. 80
1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia»;
b) al secondo comma, le parole: «sentita la Commissione di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
b) al secondo periodo, le parole: «Ove la Commissione non si pronunci» sono sostituite dalle seguenti: «Ove le Commissioni non si pronuncino».
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