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Decreto legge 29.03.2004, n. 80

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 30.03.2004, n. 75)

Art. 7 sexies - Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003 Ministro dell'economia e delle finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

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