D.M. Difesa 11.03.2004
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare: 1. le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra; 2. le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio; 3. le rendite vitalizie erogate dall'INAIL per infortunio sul lavoro; 4. le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli artt. 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.
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