D.M. Affari esteri 09.03.2004, n. 103
1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.
Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.