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Decreto MIUR - D.D.G. 22.11.2004

Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Art. 13 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Le prove d'esame di cui agli articoli 11 e 17 si svolgono nel capoluogo di regione.

2. Sarà cura dell'Ufficio scolastico regionale determinare il calendario delle prove scritte di cui agli articoli 11 e 17, contenente l'indicazione della data e del luogo ove le stesse prove si terranno.

3. La notizia del luogo, dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno in cui si terranno le prove scritte previste dagli articoli 11 e 17 (esame finale) sarà comunicata ai candidati dall'Ufficio scolastico regionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

4. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio scolastico regionale sarà affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Di tale affissione sarà data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Copia di detti elenchi sarà disponibile presso i competenti Uffici scolastici regionali.

5. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.

6. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

7. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui posson

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