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Decreto MIUR - D.D.G. 22.11.2004

Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Art. 18 - Graduatorie

1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo la votazione complessiva determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e in quella orale di cui all'art. 17.

2. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi, tenuto conto di eventuali beneficiari della riserva dei posti di cui all'art. 15.

3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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