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Decreto MIUR - D.D.G. 22.11.2004

Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione

1. Al corso concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.

2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

7. L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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