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Decreto legislativo 19.11.2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 01.12.2004, n. 282)

Art. 11 - Personale comandato

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

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