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Decreto legislativo 19.11.2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 01.12.2004, n. 282)

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali 13

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato di indirizzo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.

4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.

5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confro

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