Decreto legislativo 19.11.2004, n. 286
1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio. 6
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso 7
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