Decreto legislativo 19.11.2004, n. 286
1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato di indirizzo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attività.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal Presidente, previa delibera del comitato di in
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