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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 12 - Consorzi agrari

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".

1 -bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.

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