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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 19 nonies - Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 30 settembre 2005".

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