Decreto legge 09.11.2004, n. 266
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:
"Art. 23 -bis. - ( Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992".
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