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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 19 ter - Società cooperative

1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

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