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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 5 - Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004".;

b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

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