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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 7 bis - Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077.

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