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Decreto legge 29.11.2004, n. 282

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (G.U. 29.11.2004, n. 280)

Art. 4 - Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.".

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

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