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D.M. Economia e finanze 20.11.2004

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003. (G.U. 10.12.2004, n. 289)

Art. 2 -

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

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