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D.M. Economia e finanze 20.11.2004

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003. (G.U. 10.12.2004, n. 289)

Formula iniziale

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2003) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8082, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 è risultata pari a +2,5;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8083, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

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