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D.M. 08.11.2004, n. 100

Attivazione corsi a.a. 2004/2005 - ai sensi della legge n. 143/2004, art. 2, commi 2, 4 e 4/bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della musica.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. È obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnamento di scuola secondaria nel settore musicale.

2. I Conservatori possono consorziarsi tra loro e con gli Istituti musicali pareggiati, per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

3. Il consiglio accademico, ove costituito, o il collegio dei docenti dei Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente, e di dotazioni didattico-strumentali.

4. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle allegate tabelle.

5. Il contingente dei posti disponibili per ciascun corso di cui all'articolo 1 e la data di inizio, sono pubblicizzati presso ciascun Conservatorio.

6. L'attivazione è disposta con delibera del consiglio di amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria, tenuto conto anche dei contributi fissati per la frequenza dei corsi. Non possono essere attivati corsi con numero di iscritti inferiore a cinque unità.

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