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D.M. 08.11.2004, n. 100

Attivazione corsi a.a. 2004/2005 - ai sensi della legge n. 143/2004, art. 2, commi 2, 4 e 4/bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della musica.

Art. 3 - Ammissione ai corsi

1. Costituisce titolo di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni statali, paritarie o legalmente riconosciute, con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o alla classe di concorso.

2. Le modalità di verifica dei requisiti nonché le modalità di ammissione e di avvio dei corsi in ciascun Conservatorio, sono definite con apposita direttiva della Direzione Generale dell'Alta Formazione artistica e musicale.

3. Gli interessati con istanza, presentata per via telematica, indicano le sedi prescelte per la frequenza dei predetti corsi. Nel caso di richieste eccedenti il numero programmato da ciascun Conservatorio, l'ammissione avviene sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:

Titoli valutabili e punteggi attribuibili:

a) voto del diploma o del diploma accademico di primo livello rilasciato dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

Diploma di Conservatorio (voto espresso in 10/10) Diploma accademico di I livello (voto espresso in 110/110) Punti
Votazione da 6 a 6,99 Votazione da 66 a 76 0
Votazione da 7 a 7,99 Votazione da 77 a 87 2
Votazione da 8 a 8,99 Votazione da 88 a 98 4
Votazione da 9 a 9,99 Votazione da 99 a 109 6
Votazione di 10 Votazione di 110 8
Votazione di 10 con lode Votazione di 110 e lode 10

 

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