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Sentenza Corte Costituzionale 05.11.2004, n. 320

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Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, notificati il 26 febbraio, il 1° marzo e il 25 febbraio 2003 depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), censurano, tra l'altro, alcuni commi dell'art. 30 (Disposizioni varie per le regioni) e l'art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).

2. In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l'art. 30, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, il quale dispone che "al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata (...), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo uni

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