D.P.R. 06.10.2004, n. 258
1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.
2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 .
4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione è stato nominato con D.P.R. 28 ottobre 2004 (G.U. 07.12.2004, n. 287).
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