D.P.R. 06.10.2004, n. 258
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;
d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio.
2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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