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D.P.R. 06.10.2004, n. 258

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

Art. 7 - Spese di funzionamento

1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.

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