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D.P.R. 18.10.2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (G.U. 10.02.2005, n. 33 - S.O. n. 17)

Art. 17 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».

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