D.P.R. 18.10.2004, n. 334
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (G.U. 10.02.2005, n. 33 - S.O. n. 17)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».
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