D.P.R. 18.10.2004, n. 334
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:
«1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.». 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.