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D.P.R. 18.10.2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (G.U. 10.02.2005, n. 33 - S.O. n. 17)

Art. 31 - Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

1. L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.».

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