D.P.R. 18.10.2004, n. 334
1. L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.