D.P.R. 18.10.2004, n. 334
1. Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.».
2. All'articolo 53 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) ai commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
3. Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del 1999, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
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