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Sentenza Corte Costituzionale 21.10.2004, n. 307

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e dell'art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della Regione Emilia-Romagna, notificati il 1° marzo 2003 e il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 7 marzo 2003 e il 4 marzo 2004 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2003 ed al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. La Regione Emilia-Romagna, con ricorso, ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ha censurato, fra l'altro, l'art. 27 della citata legge n. 289 del 2002, rubricato "Progetto "PC ai giovani"", deducendone il contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché con il principio di leale collaborazione.

1.1. La disposizione impugnata istituisce un fondo speciale, denominato "PC ai giovani", destinato a finanziare un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici fra i giovani che compiano sedici anni nel 2003; essa prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze emani, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie, un decreto ministeriale, espressamente definito "di natura non regolamentare" con il quale siano stabilite le modalità di presentazione delle istanze nonché quelle di erogazione degli incentivi, essendo anche prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Ad avviso della ric

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