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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 10 - Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione ,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:

a ) il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

b ) il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:

a ) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;

b ) "disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;

c ) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;

d ) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a ).

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a ). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio

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