Trattato 29.10.2004
Protocollo 10 - Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione ,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1
I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:
a ) il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
b ) il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:
a ) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
b ) "disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
c ) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
d ) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a ).
Articolo 3
Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a ). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio
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