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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 17 - Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché in accordi connessi e norme adottate sulla base dei suddetti accordi sono state integrate nell'ambito dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che adotta la Comunità europea;

DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di detto protocollo, nell'ambito della Costituzione e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca;

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri;

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica

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