Trattato 29.10.2004
Protocollo 22 - Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da parte dell'Unione;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione , per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione ;
TENENDO PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;
RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte I, titolo II e della parte III, titolo II della Costituzione;
TENENDO PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;
CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e
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