Trattato 29.10.2004
Protocollo 28 - Protocollo sull'articolo III-214 della Costituzione
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione , le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
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