Trattato 29.10.2004
Protocollo 29 - Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c ), della Costituzione;
RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un fondo;
RICORDANDO che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo di coesione;
CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere;
CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale;
PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri;
PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
1. Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione.
2. Gli Stati membri ribadiscono la c
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