Trattato 29.10.2004
Protocollo 32 - Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1
L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "Convenzione europea"), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:
a ) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della Convenzione europea,
b ) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.
Articolo 2
L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della Convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla Convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Articolo 3
Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo III-375, paragrafo 2 della Costituzione.
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