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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 34 Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione.

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

Disposizioni concernenti il Parlamento europeo.

Articolo 1

1. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma, della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

2. Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il numero dei rappresentanti è fissato come segue:

Belgio 24
Repubblica ceca 24
Danimarca 14
Germania 99
Estonia 6
Grecia 24
Spagna 54
Francia 78
Irlanda 13
Italia 78
Cipro 6
Lettonia

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