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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Protocollo 8 - Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1973; che la Repubblica ellenica ha aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1981; che il Regno di Spagna e la Repubblica del portogallo hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986; che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, della Costituzione prevede l'abrogazione dei trattati relativi a dette adesioni;

CONSIDERANDO che talune disposizioni figuranti in detti trattati di adesione e negli atti ad essi allegati restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2, della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;

CONSIDERANDO che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con la Costituzione senza alterarne la portata giuridica,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

Disposizioni comuni.

Articolo 1

I diritti e gli obblighi risultanti dai trattati di adesione di cui all'arti

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